Art. 5.
(Diniego e revoca degli atti autorizzativi).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, gli atti autorizzativi previsti dalla presente legge sono negati o revocati quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal regolamento di attuazione e possono essere negati o revocati per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca degli atti autorizzativi previsti dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

          a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;

          b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;

          c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;

          d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

          e) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessati nelle attività di vigilanza acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7;

          f) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti di vigilanza o imprese di servizi, di guardie particolari giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale

 

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ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa del personale di ciascun istituto, degli obiettivi di servizio esistenti nonché delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

      3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comporta l'immediata sospensione delle funzioni delle guardie particolari giurate e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
      5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di cui al comma 4 adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza complemetare, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.